Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 - Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.
5. Si applicano le riduzioni previste nell'art. 25, salvo quanto stabilito nell'art. 13, commi 3, 4 e 5 e nell'art. 51, comma 2, e le detrazioni
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1. L'erede o il legatario al quale sono stati devoluti beni culturali è punito, nei casi previsti nell'art. 13, comma 4, con la pena pecuniaria da
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3. Se nell'atto di donazione è prevista la sostituzione di cui all'art. 692 del codice civile si applicano le disposizioni dell'art. 45.
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Art. 8.
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Art. 39.
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Art. 48.
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Art. 49.
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Art. 14.
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Art. 54.
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Art. 56.
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Art. 58.
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Art. 1.
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Art. 36.
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Art. 2.
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Art. 11.
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Art. 31.
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Art. 34.
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Art. 5.
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Art. 10.
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Art. 43.
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Art. 50.
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Art. 13.
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Art. 19.
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Art. 57.
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Art. 17.
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Art. 18.
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Art. 16.
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Art. 3.
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Art. 59.
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Art. 24.
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Art. 29.
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Art. 32.
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Art. 35.
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Art. 41.
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Art. 45.
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Art. 15.
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Art. 4.
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Art. 25.
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Art. 9.
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Art. 6.
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Art. 38.
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Art. 62.
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Art. 12.
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Art. 63.
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Art. 7.
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Art. 52.
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Art. 55.
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Art. 27.
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Art. 22.